Introduzione La sentenza in commento (Tribunale di Udine, n°437/2018) ha il pregio di aver fatto buon governo dei principi enunciati dai precedenti giurisprudenziali in materia di risoluzione del contratto di "leasing c.d. traslativo". 1. Dati di fatto L'Azienda Beta si rivolgeva alla Banca Alfa per stipulare un contratto di leasing avente ad oggetto un fabbricato produttivo. La Banca acquistava un immobile del valore di 970.000 € e lo concedeva in leasing all'azienda Beta ad un canone mensile di 6.000 €. Il prezzo di riscatto fissato era pari a 194.000 €. L'inadempimento si verificava a causa del mancato pagamento di alcuni canoni di locazione da parte dell'Utilizzatrice, per un debito totale pari a 108.000 €. La Banca Alfa agiva in giudizio per chiedere la liberazione dell'immobile ormai detenuto sine titulo dall'Azienda Beta, nonchè per ottenere la condanna al pagamento di tutti i canoni scaduti - trattenendo i canoni già versati...
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