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L'introduzione di nuove prove nel processo del Lavoro



La sentenza in commento rappresenta uno degli arresti giurisprudenziali più interessanti sulla questione riguardante l’introduzione nel giudizio di appello di nuovi documenti e mezzi di prova, perché contribuisce a tracciare chiaramente il diverso regime di preclusione operante nel rito processuale ordinario e in quello del lavoro.
A seguito della l. 134/2012, infatti, è stato modificato il terzo comma dell’art. 345 c.p.c. che attualmente stabilisce <<Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile>>.
La versione ante-riforma del testo prevedeva, invece, anche l’ulteriore ipotesi di ammissione di nuovi documenti in appello qualora questi fossero stati valutati dal collegio indispensabili ai fini della decisione della causa.
Pertanto, se a seguito della riforma del 2012 il presupposto dell’<<indispensabilità>> risulta ormai abolito per le impugnazioni che seguono il rito ordinario, non è così invece per i giudizi sottoposti al Giudice del Lavoro.
Quest’ultimi seguono la disciplina dettata dall’art. 437 c.p.c. che, al secondo comma, prevede ancora la possibilità che il collegio – anche d’ufficio – possa ammettere nuovi documenti o mezzi di prova considerati indispensabili ai fini della decisione della causa.
La vicenda in esame traeva origine dall’impugnazione di una sentenza resa nei confronti di alcuni dipendenti delle Ferrovie dello Stato, la cui domanda relativa al riconoscimento di mansioni superiori e al pagamento delle differenze retributive veniva rigettata perché ritenuta infondata dal giudice di prime cure.
Nel corso del giudizio di appello, i ricorrenti producevano ulteriore documentazione a sostegno del gravame. Sull’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte, la Corte di Appello ha stabilito preliminarmente che: <<Gli ulteriori documenti versati nella produzione di appello sono stati depositati in violazione del divieto posto dal comma 3 dell’art. 345 c.p.c. La nuova formulazione statuisce il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a meno che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile ad essa … Con la nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c. , non possono in nessun caso essere ammesse nuove prove, costituite o costituende…>>
A tale affermazione la Corte fa seguire una doverosa precisazione, che costituisce il punto di maggiore interesse della presente analisi: <<Né gli appellanti hanno dedotto profili di indispensabilità, ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.c., in guisa da provare che i nuovi documenti fossero talmente necessari ai fini della decisione, allo scopo di dissipare un perdurante stato di incertezza su fatti controversi>>.
La Corte attraverso questo inciso ha avuto il merito di far trasparire le peculiarità tipiche del rito del lavoro, che non risultano essere state modificate dalla riforma del 2012.
Nel giudizio di appello in materia di lavoro, infatti, la questione sull’ammissibilità di nuovi mezzi di prova e documenti va risolta sulla base di un “giudizio di indispensabilità”, come prevede l’art. 437, comma 2, c.p.c. che è norma speciale rispetto all’art. 345 c.p.c.
In tali ipotesi il giudice, oltre a quelle prove che le parti dimostrino di non avere potuto proporre prima per causa ad esse non imputabile, è abilitato ad ammettere, nonostante le già verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga – nel quadro delle risultanze istruttorie acquisite – indispensabili, perché “suscettibili di una influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come rilevanti (cfr. art. 184, comma 1; art. 420, comma 5), hanno sulla decisione finale della controversia.
Le prove “indispensabili” sono quelle capaci, in altri termini, di determinare un positivo accertamento dei atti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (sent. 8203 del 20 aprile 2005) richiamato anche da giurisprudenza successiva.
Anche recentemente la Corte, sempre a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10790 del 4 maggio 2017 ha chiarito che “prova nuova indispensabile è quella in grado di eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando
quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado.
Sulla scorta dei richiamati principi, la Corte di Appello di Napoli ha fatto corretta applicazione delle regole processuali affermando l’inammissibilità della produzione dei nuovi documenti di parte appellante, in quanto prove non idonee a fornire un contributo essenziale.
Avv. Francesco Giordano
Salerno

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