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ILVA: salute, ambiente e occupazione secondo la CEDU

INTRODUZIONE Il 24 gennaio 2019 la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso "Cordella e altri contro Italia" (n. 54414), ha condannato l'Italia per la violazione degli articoli 8 ("diritto alla vita privata") e 13 CEDU ("diritto a un ricorso effettivo") a causa della  mancata adozione da parte delle Autorità italiane di misure idonee a proteggere l'ambiente e la salute dei cittadini di Taranto, dai danni causati dalle emissioni dello stabilimento siderurgico più grande d'Europa: l' ILVA .  La pronuncia è di particolare importanza perchè approfondisce la tematica dell'autonomia del " diritto a vivere in un ambiente salubre ", aprendo così alla c.d. " dimensione ecologica " dei diritti fondamentali.  Attualmente, infatti, la Convenzione tutela l'ambiente solamente in via mediata e gli assegna una funzione strumentale ad assicurare il rispetto di altri diritti fondamentali . Ciò si spie
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Il "ne bis in idem" tra CEDU, Corte di Giustizia e Cassazione

Introduzione Le Corti sovranazionali (Corte di Giustizia europea e Corte europea dei diritti dell'uomo) hanno delineato una concezione sostanziale e processuale di " ne bis in idem " elaborando la nozione di " sufficiently close connection in substance and in time ". La CEDU e il ne bis in idem Nella sua originaria formulazione contenuta nella sentenza " Grande Stevens contro Italia " del 2014, il principio del "ne bis in idem" aveva una valenza essenzialmente processuale, con riferimento alla compatibilità del doppio binario sanzionatorio. In quell'occasione la Corte EDU condannò l'Italia per la violazione del divieto del doppio giudizio, previsto e tutelato dall' art. 4, protocollo 7 CEDU , per aver sottoposto il ricorrente ad un doppio procedimento - penale ed amministrativo - in dipendenza di un unico fatto illecito. Il legislatore italiano, infatti, punisce condotte del tutto sovrapponibili sia sul fronte p

Quando il bando può essere immediatamente impugnato

Introduzione Di fronte ad una procedura di gara indetta dalla Pubblica Amministrazione, principalmente si verificano due situazioni : da un lato abbiamo chi ha presentato la domanda e ha partecipato alla procedura; dall'altro lato, vi è chi non ha partecipato (per mancanza di interesse oppure perché i requisiti erano troppo stringenti per formulare la domanda). 1. Il problema su chi, cosa e quando impugnare. I principi generali Il problema sottoposto all'attenzione dell'Adunanza Plenaria riguardava la perimetrazione delle ipotesi in cui il bando doveva essere impugnato immediatamente e, soprattutto, se ciò fosse possibile anche per chi non aveva partecipato alla gara . Sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali, la pronuncia dell'aprile 2018 ha fissato alcuni principi, ovvero: 1) La regola generale è quella per cui soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l'esito della medesima ; 2) I bandi di gara e di concorso e

Leasing traslativo: il contratto con la Banca

Introduzione La sentenza in commento (Tribunale di Udine, n°437/2018) ha il pregio di aver fatto buon governo dei principi enunciati dai precedenti giurisprudenziali in materia di risoluzione del contratto di "leasing c.d. traslativo". 1. Dati di fatto L'Azienda Beta si rivolgeva alla Banca Alfa per stipulare un contratto di leasing avente ad oggetto un fabbricato produttivo. La Banca acquistava un immobile del valore di 970.000 € e lo concedeva in leasing all'azienda Beta ad un canone mensile di 6.000 €. Il prezzo di riscatto fissato era pari a 194.000 €. L'inadempimento si verificava a causa del mancato pagamento di alcuni canoni di locazione da parte dell'Utilizzatrice, per un debito totale pari a 108.000 €. La Banca Alfa agiva in giudizio per chiedere la liberazione dell'immobile ormai detenuto sine titulo dall'Azienda Beta, nonchè per ottenere la condanna al pagamento di tutti i canoni scaduti - trattenendo i canoni già versati

Speciale Decreto Dignità: La somministrazione di lavoro

Proseguiamo il discorso intrapreso con il precedente articolo  ( clicca qui per leggere il post ) in cui abbiamo evidenziato le caratteristiche del contratto di lavoro a tempo determinato. Questa volta esaminiamo il c.d. "Contratto di somministrazione" Le caratteristiche della somministrazione Il Decreto Dignità, recentemente convertito in legge, ha introdotto, tra le tante, alcune modifiche in materia di contratto di somministrazione di lavoro a termine. Questo tipo di contratto, a differenza del classico contratto a termine, contiene due distinti rapporti: il primo di natura commerciale che intercorre tra un'Agenzia (che somministra il lavoratore dipendente) e l'Utilizzatore (l'imprenditore datore di lavoro). Accanto al rapporto commerciale Agenzia-Utilizzatore, coesiste la relazione tra il lavoratore somministrato e l'Agenzia di Lavoro, che si configura come un vero e proprio contratto di lavoro. Fare questa precisazione è importante per

"Speciale" Decreto Dignità: Contratti a Termine

Con il nome “Decreto Dignità” si fa riferimento ad una serie di norme emanate in materia di rapporti di lavoro, delocalizzazioni aziendali, contrasto alla ludopatia e semplificazione amministrativa. Col presente articolo ho scelto di occuparmi delle disposizioni relative ai c.d. "contratti a termine" ,   emanate allo scopo di contrastare il ricorso – spesso fraudolento - a questo tipo di assunzioni. Il tema interessa milioni di giovani italiani giacché, come evidenziato anche dall’ISTAT in una recente statistica, ( http://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/06/04/tre-milioni-contratti-tempo-determinato-italia-confronto-leuropa/ ), la fascia di popolazione di età compresa tra i 15 e i 35 anni risulta quella maggiormente interessata, con oltre 3 milioni di contratti a termine stipulati. Contratto a tempo determinato Il legislatore con il Decreto in esame ribalta la prospettiva allo scopo di tutelare il soggetto lavoratore: se con il "Jobs Act" il cont

Ponte Morandi: analisi sulla revoca della concessione

Ponte Morandi: analisi sulla revoca della concessione 1.      Premessa Il Governo italiano – espressione del potere esecutivo – dinanzi alla drammatica vicenda del ponte “Morandi” di Genova ha assunto una posizione netta e rigorosa, destinata ad incidere profondamente sulle sorti del contratto di concessione stipulato con la società Autostrade per l’Italia. Il Ministero dei Trasporti ha già avviato la procedura finalizzata a risolvere la concessione stipulata nel 1999 con Autostrade per l’Italia S.p.A., recentemente prorogata ad opera del governo Renzi fino al 2042. Alcuni giuristi hanno criticato l’intervento del Governo, reo di aver sconfinato nell’area del potere giudiziario riservato alla Magistratura. Altri, invece, hanno giustamente osservato che lo scopo del potere giudiziario non è quello di arrivare per prima lì dove dovrebbe intervenire per ultimo, come extrema ratio . Lo Stato ha tutti i poteri/doveri necessari per intervenire non solo al fine di ev