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Speciale Decreto Dignità: La somministrazione di lavoro


Proseguiamo il discorso intrapreso con il precedente articolo (clicca qui per leggere il post) in cui abbiamo evidenziato le caratteristiche del contratto di lavoro a tempo determinato.
Questa volta esaminiamo il c.d. "Contratto di somministrazione"

Le caratteristiche della somministrazione

Il Decreto Dignità, recentemente convertito in legge, ha introdotto, tra le tante, alcune modifiche in materia di contratto di somministrazione di lavoro a termine.

Questo tipo di contratto, a differenza del classico contratto a termine, contiene due distinti rapporti: il primo di natura commerciale che intercorre tra un'Agenzia (che somministra il lavoratore dipendente) e l'Utilizzatore (l'imprenditore datore di lavoro).

Accanto al rapporto commerciale Agenzia-Utilizzatore, coesiste la relazione tra il lavoratore somministrato e l'Agenzia di Lavoro, che si configura come un vero e proprio contratto di lavoro.

Fare questa precisazione è importante per due ordini di motivi: da un lato, infatti, i rapporti di somministrazione di lavoro sono regolati da uno speciale Contratto Collettivo Nazionale che deroga alla ordinaria disciplina; dall'altro lato, per comprendere meglio le principali innovazioni del Decreto Dignità, che detta discipline diverse per ciascun rapporto.

Le ultime modifiche legislative

Il Decreto Dignità dimostra di aver tenuto conto del particolare regime: le modifiche introdotte, infatti, hanno il merito di tratteggiare una peculiare disciplina dell'istituto.

Le principali innovazioni riguardano:

1. Il regime delle proroghe: nei contratti di somministrazione a termine l'Agenzia può prorogare il contratto fino a 6 volte (invece delle 4 proroghe previste per il contratto a termine)

2. Le causali: l'apposizione della causale (in caso di rinnovo o proroga a partire dal 12esimo mese) compete esclusivamente all'Utilizzatore (imprenditore). Questa disposizione ha l'effetto di sgravare l'Agenzia dalla responsabilità da omessa o illegittima causale.

3. Il limite massimo temporale: per i contratti di somministrazione a termine tra Agenzia e Utilizzatore non esiste nessun limite, mentre nel rapporto di lavoro tra Agenzia e lavoratore il contratto può essere rinnovato o prorogato fino a 24 mesi (salvo che il Contratto Collettivo Nazionale disponga un termine maggiore)

4. Il diritto di precedenza: non è previsto in favore dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato

5. Il c.d. "Stop & Go" : non è previsto nei rapporti tra Agenzia e Utilizzatore e tra Agenzia e lavoratore.

6. Il "limite quantitativo": il lavoratore in somministrazione non rientra nel computo ai fini del raggiungimento del limite quantitativo del 20%, previsto invece per i lavoratori a tempo determinato. Parimenti, il lavoratore in somministrazione non rientra nel computo dei lavoratori dell'azienda utilizzatrice.

7. Il "contributo aggiuntivo": per ogni lavoratore assunto con contratto di somministrazione a tempo determinato è previsto un contributo aggiuntivo pari allo 0,5%

E' bene ribadire che fanno eccezione a tali regole solo i contratti per attività stagionali.

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